Presidenziali etero guidate? Appello di Besostri

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Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Felice Besostri contenuto della lettera che ha inviato al presidente della Camera Fico per la “Tutela e segretezza voto in Assemblea”, pubblicato anche da Il manifesto il 25 gennaio scorso.


Caro Presidente on. Roberto Fico,

purtroppo da noi non ci sono regole legislative e/o regolamentari proprie per i lavori del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali per l’elezione del Parlamento della Repubblica (art. 83 Cost.) a differenza della Germania Federale, che per combinazione il prossimo 13 febbraio eleggerà anch’essa il suo 13° Presidente.

La data del 13 febbraio era stata fissata, credo, già dal 21 aprile 2021. Purtroppo il nostro art. 85 Cost. (*) non lascia spazio. Non essendoci candidature, preventivamente accettate dall’interessato, i nomi votabili non sono conosciuti e non è possibile neppure parlarne, per costume costituzionale come ebbe a ricordare il Presidente Ingrao all’on. Pannella in occasione dell’assemblea presidenziale in cui fu poi eletto l’on. Sandro Pertini.

Quando è in gioco anche l’art. 67 Cost. bisogna procedere con cautela ma con decisione.

Non essendoci candidati non si può dire come si scrive sulla scheda, ma in sede di spoglio leggere comunque il solo cognome.

Se un certo numero di parlamentari vuole PINCO PALLO presidente della Repubblica, ma vogliono identificare il rispetto dell’accordo, non si può fare lettura completa delle schede e perciò:

Pinco Pallo,

Pallo Pinco,

P. Pallo,

Pallo P.,

on. Pinco Pallo,

on. Pallo Pinco,

Pinco on. Pallo,

Pallo on. Pinco.

Sono già 8 gruppi di Votanti. Le disposizioni sullo spoglio, che deve essere pubblico le può dare il Presidente di Seduta, se le schede devono presentare nome e cognome ci vuole il parere della giunta per il regolamento.

Se il voto dei parlamentari può essere controllato i Membri non sono più liberi e quindi non agire nell’esclusivo interesse della Nazione, ma di chi vuole dare disposizioni vincolanti.

on. avv. Felice Besostri

Milano, gennaio 2022


* art.85 Costituzione

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

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