Quest’anno il regalo di Natale agli italiani è arrivato per tempo, una settimana prima con il Decreto Legge n.172 del 18 dicembre (sotto riportato), l’ennesimo, dopo quello indigesto del 2 dicembre, n. 158. Il decreto prevede la chiusura generalizzata per molte attività durate tutte le feste natalizie e di inizio anno, così il commercio e il turismo vanno a rotoli, portando verso la soglia della povertà chi ci lavora. Il Governo sinistra-pentastellato è molto attivo nel considerare la libertà dei cittadini come merce a sua disposizione, da trattare e impiegare a piacimento, con il ritornello che i ristoratori hanno imparato a memoria: “ Oggi chiudi, domani non se ne parla, dopodomani riapri, ma con la saracinesca a metà, se stai bravino, forse, riapri tra un po’..”.
Siamo ritornati di colpo nel basso medioevo, sotto il giogo di una casta prevaricatrice, per il nostro bene, dicono loro. Supportata dai giullari di corte, vedi i commenti drammatici dei TG e dei giornaloni nazionali tutti impegnati a sorreggere tale impostazione (guarda cosa si deve fare per avere i contributi pubblici), stile Corea del Nord. Ci si chiede quali siano le pezze d’appoggio utilizzate per incidere così fortemente sulle nostre libertà individuali, con provvedimenti peggiori del regime fascista? Non si sa, sono sconosciute. Dovrebbero essere contenute nelle premesse di ogni atto di legge, ma nulla è riportato. La formula dovrebbe essere quella di rito per uno stato di diritto: faccio così perché c’è questa situazione documentata e rilevata da chi ha competenza tecnica. Bene, se si guardano le premesse dei Decreti non c’è traccia di una pezza d’appoggio, di una relazione o un verbale di un organo tecnico competente in materia. I politici sono politici, il ministro della salute è laureato in storia, come quello dell’economia, altri non sono nemmeno laureati, per cui non si capisce quali titoli abbiano per valutare e decidere di segregare le persone in questo modo. Non che sia una novità, un po’ tutti ci hanno provato nei secoli, per cui anche Conte, Di Maio, Speranza e Zingaretti devono avere la loro possibilità. A noi interessa capire se è fondata la pretesa. E’ il caso di vedere i dati statistici del fenomeno epidemico, che purtroppo tengono riservati, come fossero il segreto di Fatima. L’Istat ha smesso di essere solerte nell’aggiornamento sui decessi, che è il principale indicatore di rischio, affidabile e certo. Però, chi cerca qualcosa trova che aiuta a capire cosa sta succedendo in Italia e in Europa, come in questo grafico.
Si vede che in Europa c’è stato un secondo picco di decessi in autunno, simile come intensità ai picchi influenzali annuali ricorrenti, in fase di rientro. Andamento simile in Italia, con l’unica nota negativa che questa volta sono stati toccati anche un po’ di cinquantenni, che a marzo aprile erano usciti indenni, come i giovani che continuano fortunatamente ad essere non toccati da questa epidemia. Ad essere in pericolo sono sempre gli anziani, che a parole del governo e delle regioni dovrebbero aver avuto un miglioramento nell’assistenza sanitaria diretta sul territorio. Da questi dati emerge che entrambi i livelli di responsabilità non hanno conseguito il risultato prefissato, ammesso che lo abbiano cercato. Sui casi accertati di contagio in Italia è molto interessante capire il livello di effettiva pericolosità del virus Sars-covid-2. Sono stati rilasciati ieri dall’Istituto superiore della sanità dei numeri in un rapporto dove è contenuto questo grafico, che è da leggere e capire bene. La quota di decessi è molto bassa (infatti la letalità è molto ridotta, sotto all’1%, diventa importante solo per le persone anziane, con più patologie), gli asintomatici e quelli con sintomi lievi, che sono la gran parte, non hanno particolari problemi. Il sistema sanitario nazionale conosce questi dati, per cui dovrebbe attrezzarsi per affrontare quella quota di persone che hanno bisogno di aiuto, soprattutto a casa loro, senza intasare i pronto soccorsi. Invece, poco è stato fatto per la sanitaà territoriale e molto è stato speso. Allora perché rinchiudere tutti gli italiani? Evidentemente sono motivazioni politiche, non sanitarie.
DECRETO-LEGGE 18 dicembre 2020 , n. 172
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196)
Vigente al: 25-12-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della liberta’ di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali e’ stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus in occasione delle festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e
contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per le festivita’ natalizie e di inizio anno nuovo
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e
prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono
altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni
compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e’ altresi’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata
nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di
due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta’
genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
- La violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai
sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Art. 2
Contributo a fondo perduto da destinare all’attivita’ dei servizi di ristorazione.
…omissis..
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 18 dicembre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Purtroppo c e’ da condividere la sintesi di Daniele ! Dico purtroppo perche’ e’ deludente il risultato di 70 anni di democrazia che democrazia non e’ ! L arroganza di una minoranza supportata da un presidente imbelle che detiene il potere senza averne l effettiva rappresentanza !